giovedì 20 giugno 2013

Della facoltà di non rispondere

“Non parlare mai con un ufficiale di polizia giudiziaria, non rilasciare nessuna dichiarazioni di nessun tipo, mai, in nessuna circostanza. Qualunque cosa tu dica sarà sempre a tuo danno”

 Andiamo subito al cuore del loro problema, per quelli che sono convinti di non aver fatto nulla di male e di non aver nulla da nascondere; per quelli che non si curano che le loro conversazioni siano tutte registrate, e i loro messaggi tutti monitorati, per quelli che considerano la praticità dello smart-phone prima della moralità che contraddistingue chi gestisce le comunicazioni.
 

L'origine del nostro dramma è nell'ordinamento incasinato degli USA; un ordinamento altrettanto incasinato è stato impiantato in questa specie di Europa dei tempi moderni. Nel 1998, un giudice della corte suprema che si chiama, Justice Breyer, fa presente che:

"la complessità della moderna legislazione penale comprende diverse migliaia di sezioni del codice penale e un'infinita varietà di circostanze fattuali che possono innescare un'investigazione sulla possibile violazione di una norma federale; tutto ciò rende molto difficile per chiunque il comprendere quando una proposizione offerta sia o non sia rilevante per una possibile incriminazione o per un'investigazione."

Uno studio meno compulsivo proviene da Paul Rosenzweig; in sintesi, egli sostiene che, il congresso statunitense ha fatto poco sforzo di contenimento (cioè s'è proprio sbragato) quando ha inteso estendere la portata del diritto penale federale ad innumerevoli altri ambiti di regolamentazione. 


il Congress of Research Service ha perso il conto dei delitti previsti dal codice penale "aggregato".

L'American Bar Association ha riferito che nel 1998 sono stati individuate norme per oltre 3300 delitti in più. Più del 40% di queste leggi, che prevedono l'intervento dell'azione penale, sono state emanate solo negli ultimi 30 anni e sono disperse in 50 titoli distribuiti su 27 mila pagine. E se questo non basta per far capire al sodomizzato che lo stanno inculando a secco - cioè senza i famosi lubrificanti a base acquosa, che rendono il sesso anale tutt'altro che fastidioso - le sezioni del codice incorporano spesso, per riferimento, disposizioni e sanzioni cavate da regolamenti amministrativi emanati da varie altre agenzie; e questo altro pacchetto di "norme" raccoglie almeno diecimila nuovi regolamenti che contengono sanzioni penali.

L'appetito per l'intensificazione della produzione normativa penale deriva da considerazioni politiche e non da motivazionii tecniche sul se le leggi singole siano intrinsecamente di natura federale.

Gli idioti in Italia, quelli che rientrano nella categoria dell'italiano medio, penseranno che io stia scherzando; a quelli, se faccio loro una pisciata in testa, li annego. CHI non vuole perdere l'occasione per imparare quanto possa essere ignorante, può andare avanti con lo studio di ciò che segue per vedere quanto questo influisca sulla vita di tutti i giorni di ciascheduno, anche dell'italiano medio.

Ci sono 10,000 regolamenti amministrativi presi a riferimento da altri codici, compresi nel codice penale statunitense, che rendono difficile anche per il procuratore inquirente la scelta di quali e quanti delitti siano da attribuire all'accusato.



Dei delitti delle aragoste onduregne
 
Prendiamo questo esempio:  The Lacey Act (18 USC 4216 USC 3371-3378)

Una sezione precisa di questa norma statuisce le fregnacce che leggi sotto:

"È illegale, per qualsiasi persona, importare, esportare, trasportare, vendere, ricevere, acquistare, possedere pesci, fauna selvatica, piante, possedute, trasportate o vendute in violazione di qualsiasi legge Federale statunitense, di qualsiasi legge, regolamento o trattato di uno Stato straniero, o indiana, o tribale..."
Ci sono casi di taluni turisti che sono stati condannati da corti federali statunitensi per aver violato questa norma, per aver cioè portato con sé dei gamberoni, o aragoste, per esempio, dall'Honduras, senza sapere che la legge in Honduras non consente l'acquisto, l'appropriazione o il trasporto di gamberoni onduregni o di aragoste onduregne. Non rileva affatto se i gamberoni onduregni o le aragoste onduregne siano vivi o morti, se siano morti per causa naturale o se siano stati soppressi, e neppure se i loro possessori abbiano agito contro di essi per legittima difesa. Il fatto sta che, se vi prendono con dei gamberoni dell'Honduras negli Stati Uniti d'America vi incriminano in virtù di un meccanismo d'incorporazione di una delle diecimila di norme, leggi e regolamenti pescati da altre Nazioni, Stati, Agenzie, Tribù, Territori, Giurisdizioni, Riserve indiane, e quant'altro.

10 mila delitti possibili in più

Oltre a questo esempio, gli inquisitori, hanno almeno altri diecimila norme per incriminare liberi cittadini di possibili delitti che travalicano l'immaginazione più vivace. Ecco perché non bisogna mai parlare con la polizia, in nessuna circostanza e in nessuna maniera; qualunque cosa si dice potrà essere usata, e verrà usata, contro il fesso che l'ha detta. Ogni volta che si parla con la polizia, può essere solo a proprio danno e a danno d'altri. Ogni volta che lo si fa, si rimpiange di averlo fatto.
 

"Cazzi degli americani"
Ma questa è giurisprudenza americana; e, allora: "cazzi degli americani", come diceva quel fesso di Adriano Di B, che poi è stato il primo a farsi incastrare con una puttana minorenne in malafede, amica di qualche poliziotto turbolento e di quella bagascia ruffiana di Manila, della quale Adriano tanto si fidava. Anche un esperto di puttane, anche un esperto del territorio, può finire incastrato da una donnina allegra e un poliziotto molesto; e Adriano sarebbe ancora in carcere nelle Filippine se non fosse stato grazie alla sua tanto ostentata, solo a parole, liquidità monetaria. Stando a quell'altro coglione del suo amico Fabrizio F. con il quale si facevano le canne in auto, alla base militare, anche lì, convinti di poter fare liberamente, questo incastro con la puttana minorenne dovrebbe essergli costato circa centomila Euro.

Il principio della confusione e della incorporazione

Sulla giurisprudenza americana, è bene ed è giusto dire che siamo ancora lontani dal vedere la loro bestialità applicata anche nei nostri ordinamenti. Giusto. Però il principio della confusione, quella dei 50 titoli distribuiti su 27000 pagine, quello è stato introdotto anche nella merdosissima Europa di questo tragico ventennio. Oggi le leggi si fanno più o meno così, incorporando altre centinaia di norme e regolamenti, presi un po' ovunque, e rendendo il ventaglio dei delitti possibili di ingestibile dimensione.

Ignoranza dinamica e ignoranza statica

Oggi nessuno può dire di non aver fatto nulla d'illegale, perché nessuno sa cosa configuri un delitto e cosa non lo configuri. L'ignoranza dinamica, imposta dalle élite al potere per confondere e ingrassare con più delitti e con più pene i codici penali delle nazioni europee, si aggiunge all'ignoranza statica dell'italiano medio che non ha mai neppure voluto leggersi la vituperata Costituzione del proprio ordinamento. E l'insieme dei delitti possibili si ingrassa negli anni recenti affinché vengano ridotte in minimi termini le garanzie per i cittadini ed aumentate esponenzialmente le prerogative inquisitorie degli organi di polizia - sia nazionale che non - giudiziaria, militare, carceraria, finanziaria, forestale e quant'altro. Un esempio di questa obesità forzatamente indotta dei codici penali si cava dal MAE.
 
Del mandato di cattura europeo
Risale al’11 settembre 2001, momento usato come mero pretesto per imporre il testo di una decisione-quadro già pronta da tempo, e che, proprio in quell’occasione, viene surrettiziamente presentata come strumento per la lotta al terrorismo, il che, come dimostrato da molti autori, non è.     


La favola dell'undici settembre

I piani e i testi da imporre alle varie Nazioni del pianeta dominato dalla propaganda erano già articolati e predisposti da tempo; predisposti da esperti di confusione, da persone anche spesso superficiali e imbecilli; ma che importava? Tanto servivano a fare confusione e l'intera novella dell'undici settembre 2001 è una presa per il culo talmente grossolana e così evidentemente posticcia che, la sola cosa più ridicola è che gran parte di noi si è bevuto le storie raccontate senza dubitare di tutte le loro assurdità. È bastato raccontare delle favole ridicole e assurde sui tagliacarte e sui pastori afgani per giustificare poi al mondo il genocidio di civili in medio oriente e la continuazione dei piani di distruzione organizzata per alimentare il delirio di una minoranza di faraoni in preda a chissà quale astrusa inibizione psichica. I documenti prodotti a riprova della tragica farsa sono migliaia; si è trattato di una frode con la quale sono state ammazzate tremila persone, che ha visto le demolizioni controllate delle 3 torri gemelle, perché i palazzi demoliti furono tre, e che è servita da pretesto per introdurre tutta una legislazione malsana, un po' in tutto il mondo, contro questi terroristi (che nella realtà non esistono, visto che si è trattato di operazioni, tutte, organizzate da enti di stato americani e dalle loro agenzie associate, tra le quali, assieme ad altre, le agenzie di spionaggio inglesi, quelle spagnole e quelle italiane). Allora, la presa per il culo è palese ed è stata dimostrata in migliaia di pubblicazioni. E perché non se ne parla più, se mai se ne fosse parlato? È troppo lontana nel tempo?

Delle notizie e dei fatti del giorno prima

Agli imbecilli italiani non piacciono le notizie sui fatti del giorno prima. Vogliono solo fatti nuovi, cazzi nuovi, puttane nuove, pettegolezzi di giornalisti perditempo che siano nuovi, NEWS, appunto; ogni giorno, freschi, come freschi dovevano essere i pubi vellosi delle 6 vergini che il villaggio doveva consegnare prima di ogni tramonto a Gengis Khan. Ma almeno quello le inculava le vergini e si leccava per colazione le loro vagine semi-nove, prima di impalare lolcemente i loro ani imburrati. 

Del vano tentativo di scopare la donna d'altri
Maggior parte degli italiani invece non scopano; o scopano poco; non pensano ad altro, non si ingegnano in altro che nel vano tentativo di scopare la moglie del vicino, del collega e dell'amico, e, per fare ciò, fanno eterno sfoggio di buone maniere e si esercitano soprattutto nella goffa pratica dell'arte delle buone maniere; aprono la portiera dell'auto della moglie dell'amico, offrono la cena alla moglie dell'amico, investono di chiacchiere amene la moglie dell'amico, e continuano a raccontare aneddoti idioti e barzellette anche più idiote. Fingono di non essere affamati, fingono di non guardare film porno, negano di masturbarsi con la frequenza impressionante che li caratterizza; fingono di trovare scandaloso il porno, la masturbazione e le cose che ci vanno appresso. Ma, in sostanza, di porno gratis ne macinano a tonnellate e anche il resto, comprese le puttane, se fossero gratis, non le disdegnerebbero mai.

Delle False Flag Operations
E allora, quando, a un italiano medio, racco ti che Mohammad Mosaddegh, eletto democraticamente in Iran, fu defenestrato nel 1953 grazie ad un complotto organizzato dai prestigiatori grossolani delle agenzie di spionaggio americane, i quali, con il loro solito stile da fare principiante, riuscirono nell'impresa (nonostante tutti gli errori cagati nell'operazione) e che, tale operazione d'ingerenza, viene pubblicamente raccontata sui loro stessi organi ufficiali, oltre che sul sito web della cia, e che, il motivo per il quale non si voleva quel tale Mosaddech al governo era legato alla sua decisione di nazionalizzare l'estrazione del petrolio in modo da farne beneficiare anche i suoi beduini, se racconti questa storia ad un italiano medio, cosa ottieni? - "Storia vecchia, acqua passata" - E invece è storia che si ripete, idioti, e si ripete da decenni, forse da secoli, senza che nessuno dei vostri padri cornuti o dei vostri figli di puttane vi abbiano mai detto nulla o si siano mai avveduti di alcunché. Questo prova che siete imbecilli, italiani medi, ma non siete soli, e che i vostri padri cornuti erano quantomeno superficiali, oltre che cornuti e contenti; ma perché i vostri figli di puttane sono a loro volta così ignoranti e così impassibili davanti alla scoperta dei fatti tremendissimi che sono alla base delle tragedie che li riguardano e che vi riguardano? Continuerete a credere a tutte le favole anche quando le bombe inizieranno a cadere sulle case vostre? In Iran l'hanno fatto. Tanto è gagliarda la propaganda che i beduini imbecilli hanno creduto alle cazzate che accusavano il povero presidente di tradimento e lo hanno fatto arrestare. Bel ringraziamento


Tradimento e corruzione: condizioni per restare al governo
Bel vantaggio a fare del bene al prossimo. Per una volta che hai un governo onesto, uno che si preoccupa di non farti spremere dalla BP e dalle altre sanguisughe organizzate in cartello, dico, per una sola volta che lo hai, lo vai a contestare ed arrestare? E gli fai ammazzare anche tutta la squadra di ministri? Ma se la massa dei cretini medi ragiona così, allora come si può essere arrabbiati con chi, al governo, si lascia corrompere e tradisce le masse? La condizione per la sopravvivenza di chi sta al governo è proprio il tradimento delle masse e la corruzione. Chi prova a dissociarsi da questa linea viene ammazzato o incarcerato; incarcerato e ammazzato dai suoi stessi sudditi beneficiari, che lo trattano come un dittatore, o dai suoi aguzzini. Dipende dalle circostanze fortuite dei tempi e dei luoghi. Mosaddegh è stato defenestrato dai suoi, i suoi ministri sono stati ammazzati dal suo popolo, quello stesso popolo di idioti affamati che lui voleva sfamare; Kennedy è stato ammazzato direttamente dai suoi aguzzini; gli hanno spaccato la testa come una zucca al sole di fronte a miliardi di telespettatori per dare una lezione chiara e precisa a chi, presidente, si mettesse in testa manie di potere presidenziale.


Perché hanno inventato il gioco democratico
Le democrazie sono state inventate per eliminare l'idea stessa dello Stato Sovrano. Il Re è un cagacazzi che si mette in testa di essere lui quello che decide


"Oi, lo Stato è mio; IO sono lo Stato; e allora faccio come cazzo mi pare. Per esempio: mi stampo la moneta da me; a che mi serve la banca centrale gestita da qualche ebreo-tedesco che nemmeno conosco? Mi tengo il mio sacrosanto potere monetario". 
Il re è un ostacolo preciso per chi vuole prendere possesso del territorio. Sì, perché è vero che molti re sono facilmente corruttibili; ma, tante volte, il re se fa rode er culo e dice no, io non ci sto. Ecco perché, per i furbi sodomizzatori circoncisi delle banche centrali europee, era necessario sbarazzarsi delle monarchie. Poi hanno venduto tutto alle masse come fossero conquiste popolari e a tutti hanno dato costituzioni e carte di diritti fondamentali, tanto nessuno le legge. Ed ecco che, dopo la magia "rivoluzionaria" si ha il mutamento sociale: niente più Re, niente più regine puttane, solo collegi di cosiddetti eletti; gente cretina, gente pusillanime, gente che in collegio fa confusione e non combina nulla, gente superficiale e pigra, gente che è facilmente corruttibile e che non ha interessi personali da difendere legati al territorio, essendo che, nessuno di loro è re e sono tutti provvisori e possono essere rieletti o defenestrati a seconda della convenienza. Non che siano tutti degli inetti, solo la maggioranza. E, quando in un coro metti tanti cretini, è difficile che le persone intelligenti riescano a farsi sentire. Quindi, quelli che fra loro sono savi, risultano comunque impotenti e inutilizzati dal gioco democratico.
Questo trucco della democrazia ha funzionato in USA come in Europa; nel resto del mondo sono stati sperimentati altri mezzi di coercizione per inculare a secco sudditi e schiavi; in Russia il capitalismo di stato, in Cina pure; gli altri Stati asiatici è meglio discuterli altrove, perché per ciascuno c'è una presa per il culo diversa e per ciascuna di quelle prese per il culo sono morti in milioni.


Milioni, quisquilie, pettegolezzi e puttanate

Allora, grazie per il vostro supporto, italiani medi. Anche voi avete avuto i vostri morti e anche quelli li considerate "storia vecchia - acqua passata"; è tempo di pensare al pettegolezzo nuovo, alla barzelletta della settimana, a San Remo o alle cagate di Vespa, Mentana, Santoro, e di quell'altro che crede di essere spiritoso solo perché parla come un frocio, quel Travaglio; gente che guadagna milioni grazie soprattutto alla propria ignoranza; riescono a riempire le serate degli italiani con ragionamenti attorno a quisquilie, pettegolezzi e puttanate. E intanto la gente viene ammazzata. Ognuno fa il proprio dovere; chi fa il poliziotto continua a fare il poliziotto, chi lavora per l'erario continua a tenere in soggezione i contribuenti, chi lavora per le forze armate continua ad ammazzare civili che non conosce senza motivo, i giornalisti continuano a dire cazzate, ingegneri, operai e artigiani che lavorano nella pesante industria degli armamenti, anche loro si guarderebbero bene dal cercare un lavoro alternativo; gli avvocati continuano a fare il mercato in tribunale, i giudici aspettano, gli analfabeti della Gdf continuano a fottersi tutto quello che riescono a prendere durante le ispezioni, e i politici sorridono e cazzeggiano, aspettando il mese che deve venire. Storia passata? Acqua passata? Vedremo poi, quando analizzeremo i fatti di Hitler, di Stalin, di Castro e di altri; vedremo che la tecnica per inculare a secco è sempre la stessa; si chiama "false flag operation", è stata usata con quel povero sventurato di Mosaddegh, è stata usata in VietNam, a Pearl Harbor e anche in molte altre occasioni, senza dimenticare la più sputtanata, quella dell'undici settembre; su quest'ultima, la mole di lavoro di studio che ne prova la falsità assoluta è talmente grave che in nessun modo si può giustificare l'ignoranza delle persone che insistono a fingere di voler passare avanti e dimenticare.

Il pensiero critico è una necessità prima che una virtù

Non possiamo dimenticare. Dobbiamo, altresì, rimettere i nostri orologi a quella data e rivedere tutta la storia da capo; tutto l'impianto normativo che è stato surrettiziamente introdotto è basato sulla frode; i suoi presupposti sono tutti fraudolenti; perché ci hanno detto balle, ci hanno fregato, ci hanno inculato a secco, ci hanno preso per il culo; tutti: scuola, stampa, TV, governi, pensatori, intellettuali, tutti, tutti. A questo punto, il pensiero critico, indipendente, autonomo, è divenuto una necessità per esclusione delle altre. Siccome tutti hanno detto solo balle fino a qui, non rimane altro che riprendere l'osservazione da capo, su tutto. Allora questi stronzi non mi dicono più che è "acqua passata", mentre cercano pedissequamente di scopare la donna d'altri, e lo fanno solo perché quella, essendo la moglie dell'amico (o del cugino o del fratello o del collega) se li sta a sentire è solo per dovere di educazione; non ne troverebbero altre di puttane disposte ad ascoltare le loro cagate di fregnoni palle-mosce che cazzeggiano per gli uffici comunali, o in Bankitalia, o in Alitalia, o all'aeroporto Catullo, con la tazzina di caffè in mano in cerca di un rimorchio facile per inculare qualche collega con il burrino delle colazioni sgraffignato all'hotel; basta stronzate, basta dire acqua passata, è acqua corrente: passa, scorre, va, ma poi ritorna e risciacqua lo scroto del sodomizzatore impenitente.
 

Proviamo a riprendere la parte tecnica sul MAE
L'ordinamento italiano, e quello europeo, più o meno, tendono ad essere confusi e incasinati come quello americano e l'origine dinamica è, più o meno, proprio da rivenire lì, negli Stati Uniti d'America. Tutta la normativa del mandato di cattura europeo, nel suo impianto complessivo e nella sua struttura, calpesta diritti fondamentali del cittadino, viola garanzie stratificatesi nel corso dei secoli, scardina principi di civiltà giuridica che devono essere intoccabili.

Potrebbe colpire chiunque, anche chi vuol essere ignorante, come Adriano di B.Un meccanismo di estradizione semplificata, funzionale all’instaurazione di un sistema di “censura continentale” mediante l’introduzione dei reati d’opinione, di “razzismo” e di “xenofobia”, che nulla c’entrano con la lotta al terrorismo (il quale, abbiamo visto, non esiste se non presso gli enti di Stato) ed alla criminalità organizzata (la quale, per definizione, è tale, organizzata, quando è gestita dagli apparati istituzionali). Vincenzo Caianiello, ex Presidente della Corte Costituzionale, definì il mandato di cattura europeo una proposta “giacobina”, cioè tesa ad instaurare un clima di terrore istituzionalizzato. Seria preoccupazione fu espressa, tra gli altri, da Ettore Randazzo, Giuseppe Frigo, Giuliano Pisapia, Giuliano Vassalli, Carlo Alberto Agnoli, ed altri.

Gli effetti del MAE sul diritto penale sostanziale

Gli effetti dell’istituto del MAE calano non solo nell’ambito del diritto penale processuale e della normativa sull’estradizione, ma anche nel livello del diritto penale sostanziale. Prima che fosse ratificata questa legge incredibile (la decisione-quadro sul m.a.e. è stata recepita in Italia con L. 22.4.2005 n. 69), la disciplina dell’estradizione tra i Paesi europei era contenuta nella Convenzione di Parigi del 13 dicembre 1957 ed era corroborata da una precisa serie di garanzie per il cittadino, in virtù delle quali la normativa vigente in Italia prevedeva le clausole qui sotto:

- l’estradizione non poteva mai essere concessa per reati politici;
- non poteva mai essere concessa per i reati commessi in Italia;
- era sempre rifiutabile se l’estradando era cittadino italiano;
- era concedibile solo se il fatto per il quale era chiesta costituiva reato anche in Italia (principio cosiddetto della “doppia punibilità”);
- non era concedibile se lo Stato richiedente non assicurava che non sarebbe stata eseguita la pena di morte;
- l’estradato poteva essere processato solo per il fatto per cui era stata chiesta l’estradizione e non anche per fatti anteriori (principio cosiddetto “di specialità”);
- il cittadino consegnato non poteva essere successivamente estradato dallo Stato richiedente ad altri Stati;
- l’estradizione era concessa solo se sussistevano gravi indizi di colpevolezza;
- non era concessa per i reati tributari, salvo esplicito accordo bilaterale con lo Stato richiedente.

La Convenzione di Parigi conteneva inoltre, all’art. 8, la c.d. “clausola di ordine pubblico”, cioè quella clausola (presente in tutte le convenzioni di diritto internazionale privato) che dà facoltà al singolo Stato, in casi ed ipotesi particolari ed eccezionali, di svincolarsi dagli obblighi assunti qualora questi ledano principi fondamentali dello Stato stesso.

Con l’applicazione del MAE tutte queste garanzie vanno a puttane

La consegna allo Stato richiedente avviene anche per i reati politici, anche per i reati commessi in Italia, anche se la persona interessata è cittadino italiano, anche se il fatto commesso non costituisce reato in Italia (questo per 32 “categorie di reati”), anche senza assicurazione che non verrà eseguita la pena di morte. La persona consegnata potrà essere giudicata anche per reati anteriori e potrà essere consegnata anche ad altri Paesi. Inoltre è esclusa ogni possibilità di sindacato, da parte del Paese che riceve la richiesta, in ordine alla sussistenza di reali indizi di colpevolezza, di cui lo Stato richiedente non deve nemmeno fornire la prova: la richiesta di consegna si limita infatti a contenere solo l’ipotesi di reato e pochi altri requisiti di natura puramente formale. Non opera alcuna “clausola di ordine pubblico”. La richiesta di MAE produce in modo automatico l’obbligo di consegna, a cui l’autorità giudiziaria dello Stato che riceve la richiesta non può praticamente mai opporsi.

Come in Cina comunista, si vanifica la figura dell'avvocato difensore nel processo penale

Anche e persino la difesa tecnica (l’“avvocato difensore”) è vanificata, poiché l’automaticità dei meccanismi di consegna del ricercato è tale che, di fatto, non c’è possibilità di difesa, ed infatti l’art. 12 della decisione-quadro non prevede la figura dell’“avvocato difensore” bensì quella del “consulente legale”.

Della competenza del giudice penale
Un’altra parte delicata ed importantissima del nostro sistema processuale penale è quella relativa alla competenza del giudice penale. In base all’art. 25, primo comma, della nostra Costituzione ed in base all’art. 8, primo comma, del codice di procedura penale italiano, la competenza spetta sempre al giudice del luogo in cui il reato è consumato. Questo viene definito “giudice precostituito dalla legge” e, per evitare abusi, nessuno può essergli distolto. Si tratta di una fondamentale garanzia di giustizia e di civiltà. Secondo la normativa del MAE prevista dalla decisione-quadro comunitaria, invece, chiunque può essere consegnato ad un’autorità giudiziaria straniera anche per fatti commessi nel territorio del Paese di cui è cittadino, cioè può essere consegnato ad un’autorità che non è il giudice precostituito dalla legge. Qualsiasi giudice di qualsiasi Paese dell’UE può decidere di essere competente a giudicare chiunque indipendentemente dal luogo di commissione del reato. Con tutto ciò che comporta essere processati a migliaia di chilometri da casa, dovendosi difendere in una lingua che non si conosce, in un processo retto da regole che non si conoscono, ecc.

Degli effetti del MAE sul diritto penale sostanziale

La disciplina del MAE impone che, per 32 categorie di reati, la consegna debba avvenire indipendentemente dalla “doppia punibilità”, cioè indipendentemente dalla circostanza che il fatto contestato costituisca reato anche nel Paese ricevente oltre che nel Paese richiedente. Il principio della “doppia punibilità” non è superato dalla sostanziale omogeneità tra le legislazioni penali dei diversi Paesi, perché non c'è nessuna omogeneità. I casi più evidenti sono quelli di reati come l’aborto, l’eutanasia o il consumo personale di stupefacenti, ma si riscontrano differenze importanti anche nella parte generale del diritto penale: ad es. in Francia, in Germania ed in Spagna il concorso di persone nel reato è disciplinato in modo sostanzialmente difforme rispetto all’Italia, oppure ancora il diritto polacco prevede per il delitto tentato la medesima pena prevista per il delitto consumato. L'effetto è quello di rendere vigenti ed operative, per ogni cittadino ed all’interno di ogni Paese europeo, tutte le figure di reato, tutte le norme incriminatrici di ogni altro Stato membro. Una confusione simile a quella vista di sopra, che serve ad ingrassare le prerogative dell'inquisitore e a minimizzare le garanzie degli inquisiti.
                       
Etichette di razzismo e xenofobia e definizione di psico-reato

Una tra le 32 categorie di reati, per cui è escluso il principio della “doppia punibilità”, viene definita con l’etichetta “razzismo e xenofobia”. Questa categoria di reati raccoglie le varie “leggi antidiscriminatorie” di cui ogni Paese europeo ha provveduto a munirsi; in Italia c'è la legge Mancino del 1993. Sono quelle leggi che, promulgate con il pretesto ipocrita di difendere talune minoranze, servono per strangolare le cosiddette libertà di parola, di opinione, di pensiero, anche se, purtroppo, i cretini che dicono stupidaggini in televisione, soprattutto in materia economica, continueranno ad avere la massima libertà per esprimere le loro scempiaggini. Tra queste leggi vi sono, attualmente, importanti differenze sia in merito alla definizione di ciò che è reato, sia in merito alla quantificazione delle pene; sono differenze destinate a scomparire con la progressiva applicazione della decisione-quadro del 2008 sulla “lotta mediante il diritto penale del razzismo e della xenofobia”. In attesa di questa equiparazione, il MAE estende, a tutti i Paesi membri, i reati di opinione, in merito ai quali, nei suoi atti ufficiali, l’UE dichiara esplicitamente di voler criminalizzare, non soltanto la propaganda delle idee, bensì anche i “convincimenti”, cioè le idee in sé e per sé: ecco definito lo psico-reato.

Come in Cina comunista, si attribuisce al giudice enorme potere discrezionale

Questa normativa ha già prodotto l’arresto di studiosi, intellettuali e comuni cittadini rei di “reati di pensiero”. Particolarmente eclatante il caso dello storico Fredrick Toeben, arrestato in Inghilterra a seguito di richiesta di consegna proveniente dalla Germania per avere espresso idee che costituiscono reato in Germania ma non in Inghilterra. Le 32 categorie di reati vengono indicate soltanto con una “etichetta” (ad es. “razzismo e xenofobia”) inidonea ad individuare le precise fattispecie normative penalmente perseguibili, con la conseguenza che si è in presenza di una fattispecie normativa, non soltanto ignota, ma anche “ricostruibile” in modi diversissimi in base all’interpretazione che il singolo giudice vorrà darne non essendo egli vincolato ad una definizione precisa. Questa estrema incertezza della legge, come accade in Cina comunista, conferisce al giudice un enorme potere discrezionale. L'art. 58 del codice penale sovietico del 1926, di cui parlava Solzenicyn, era tanto vago ed indefinito nella sua parte prescrittiva da consentire l’arresto e la deportazione di chiunque fosse sospettato (bastava il sospetto) di attività: “dannosa per l’economia e la rivoluzione”. La normativa del m.a.e si palesa funzionale alla soppressione delle voci non gradite, andando di pari passo con le leggi liberticide nazionali, e presenta innumerevoli incompatibilità con la Costituzione italiana.

Del primato del diritto comunitario e dell'effetto diretto del diritto comunitario
Il MAE rientra nel piano di sconvolgimento sociale previsto dalle élite al potere per sopprimere le sovranità dei singoli Sati europei, già privi di sovranità monetaria e inibiti in politica economica. Una delle prerogative inalienabili dello Stato è quello della difesa dei propri cittadini all'estero, anche se lo Stato Italiano non ha mai tutelato nessun cittadino nei fatti, salvo i casi di chi non avesse bisogno di tutela. Il trasferimento di tale sovranità ad un organo esterno prova che lo Stato ha perso la sua prerogativa (anche se era più teorica che pratica). E sul diritto penale sostanziale, la UE produce norme, anch'essa, in ambito penale. Anche questo può essere visto come un esempio emblematico di trasferimento di poteri sovrani dagli Stati all’Unione; la UE se li è attribuiti. Nel diritto internazionale vige il "principio di attribuzione", adottato anche nel Trattato sull’UE (vedi l'art. 5), per il quale la competenza normativa degli enti non statali esiste in quanto sia espressamente attribuita loro dagli Stati aderenti. Ma ci si fa beffe di questo principio; la UE decide autonomamente i propri poteri. Questo accade da un cinquantennio.

Ricordiamo le prime due sentenze della Corte di Giustizia che hanno avviato questo ciclo: la sentenza Van Gend & Loos del 1963 e la sentenza Costa/Enel del 1964. Con la prima, la Corte ha introdotto il principio dell’effetto diretto del diritto comunitario negli Stati membri, in virtù del quale le norme comunitarie sono direttamente ed immediatamente efficaci e vincolanti non solo per i Paesi membri, ma anche per i singoli cittadini. Con la seconda, la Corte  ha sancito il primato del diritto comunitario sulla normativa interna; in caso di contrasto tra norma interna e norma comunitaria, prevale in automatico quella comunitaria. Forse è rinvenibile qualche atto dei Paesi membri che conferisce alla Comunità (ora Unione) questi poteri? No: la Corte così decide arbitrariamente e senza alcun supporto di precedenti atti che giustifichino la decisione, creando da sé, in tal modo, nuovi poteri dell'Unione. L'auto-attribuzione di competenza in materia penale, si attua con tale decisione-quadro, nonché con altri atti dell’Unione, tra cui, in particolare, la "sentenza 13.9.2005 della Corte di Giustizia".

Riserva di legge in materia penale; art. 25 della Costituzione Italiana
Le norme penali, essendo per loro natura le più invasive ed incisive sui diritti fondamentali dei cittadini, devono essere promulgate solo dalla assemblee parlamentari democraticamente elette, così è sancito dall'art. "25 c. 2 della nostra Costituzione" (riserva di legge in materia penale). Ormai in dottrina si parla del “riavvicinamento”, ad opera dell’UE, delle legislazioni nazionali in materia penale, come di un percorso acquisito, non problematico e non più in discussione: cioè si accetta pacificamente che la potestà legislativa penale sia monopolizzata dall’UE, la quale decide il contenuto delle leggi penali dei Paesi membri. Nell’Unione la potestà normativa risiede fondamentalmente in organi (il Consiglio e la Commissione europea, attraverso cui opera una oligarchia di soggetti sconosciuti e non eletti.

Una reazione a questo è la sentenza della Corte costituzionale tedesca del 30 giugno 2009, nota come Lissabon Urteil. Nella ripartizione delle competenze tra l’UE ed i Pesi membri, c'è anche principio di sussidiarietà (cioè quel principio che apre all’UE indefiniti spazi di competenza, ulteriori rispetto a quelli attribuitile) è codificato all’attuale art. 352 TFUE post-Lisbona e prima era codificato all’art. 5 TCE unitamente al principio di attribuzione.


(Per chi desiderasse approfondire l'argomento sul MAE)


E riprendiamo da dove avevamo iniziato

“Non rilasciare mai alcuna dichiarazione, né altra forma di collaborazione, di alcun tipo, in nessuna circostanza, davanti a soggetti indaganti o funzionari della polizia giudiziaria”.

In omaggio alle verità contenute negli articoli 63 e 64 del codice di procedura penale italiano, occorrerà fare un confronto analitico fra le possibilità di reali tutele offerte dall’ordinamento italiano rispetto a quelle del quinto emendamento della "Costituzione" dell’ordinamento degli Stati Uniti d’America; in particolare, vista la noncuranza con la quale le procedure vengono spesso ignorate, gli errori, le omissioni e i gravissimi casi di negligenza ed incuria che caratterizzano taluni procedimenti, se sia bene accogliere, anche nell’esercizio del proprio naturale diritto di difesa in Italia, l’invito perentorio del prof. James Duane, Regent Law School’: 
“Non parlare mai con un ufficiale di polizia giudiziaria, non rilasciare nessuna dichiarazioni di nessun tipo, mai, in nessuna circostanza.”


La parte del quinto emendamento che c’ interessa, recita: “…nessuno può essere obbligato a testimoniare contro sé stesso (“No person (…) shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself”)

Un esempio molto calzante con quello che sta succedendo da noi, per via dell'introduzione nel nostro ordinamento del mandato di cattura europeo, rende le raccomandazioni del geniale prof. Duane attualissime anche nella nostra condizione, drammatica, in Italia e in Europa.


Codice di Procedura Penale, parte prima, libro primo, titolo quarto:

Art. 63.
 

Dichiarazioni indizianti.

1. Se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

2. Se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.

Art. 64.

Regole generali per l’interrogatorio.

1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all’interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

3. Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

b) salvo quanto disposto dall’articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’articolo 197 e le garanzie di cui all’articolo 197-bis.

3-bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell’avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l’ufficio di testimone.

Art. 66.
 
Verifica dell’identità personale dell’imputato.

1. Nel primo atto cui è presente l’imputato, l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant’altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

2. L’impossibilità di attribuire all’imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell’autorità procedente, quando sia certa l’identità fisica della persona.

3. Le erronee generalità attribuite all’imputato sono rettificate nelle forme previste dall’articolo 130.













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